Ordinanza 154/2000 (ECLI:IT:COST:2000:154)
Massima numero 25325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25324
Titolo
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma richiamata - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma richiamata - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, censurata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in quanto non prevede, per i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, la possibilita' di dare luogo ad immediata decisione, con motivazione contestuale, a seguito di discussione orale, in applicazione del predettto art. 315 del codice di procedura civile. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, censurata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in quanto non prevede, per i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, la possibilita' di dare luogo ad immediata decisione, con motivazione contestuale, a seguito di discussione orale, in applicazione del predettto art. 315 del codice di procedura civile. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte