Ordinanza 155/2000 (ECLI:IT:COST:2000:155)
Massima numero 25326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  22/05/2000;  Decisione del  22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Giudizio di appello - Cognizione del giudice di appello - Interpretazione accolta - Trattazione anche solo in parte del merito, con rinvio degli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio - Lamentata irragionevole incidenza sul libero convincimento del giudice, in contrasto con il principio della sua libertà e indipendenza - Applicabilita' della norma censurata in una fase processuale successiva a quella nel corso della quale la questione è stata sollevata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, impugnato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, in quanto, secondo l'interpretazione accolta dal c.d. "diritto vivente", consentirebbe, in sede di appello del giudizio innanzi alla Corte dei conti, di limitare la cognizione alle questioni pregiudiziali ovvero di conoscere in tutto o in parte del merito, a prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale, con rinvio al giudice di primo grado per la definizione del giudizio stesso. - V. l'ordinanza n. 158/1999, che ha analogamente dichiarato la manifesta inammissibilita' della stessa questione. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte