Ordinanza 156/2000 (ECLI:IT:COST:2000:156)
Massima numero 25331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reato di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione - Misura della pena - Lamentato rilevante divario tra minimo e massimo edittale, con conseguente possibilità di arbitraria determinazione della pena da parte del giudice - Denunciata violazione del principio di legalità e di irragionevolezza della pena edittale minima, in quanto equiparata a quella prevista (art. 261 cod. pen.) per il piu' grave reato di rivelazione di segreti di stato - Scelta sanzionatoria già operata dal giudice di primo grado - Impossibilita' di revisione della pena nel giudizio di appello, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Reato di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione - Misura della pena - Lamentato rilevante divario tra minimo e massimo edittale, con conseguente possibilità di arbitraria determinazione della pena da parte del giudice - Denunciata violazione del principio di legalità e di irragionevolezza della pena edittale minima, in quanto equiparata a quella prevista (art. 261 cod. pen.) per il piu' grave reato di rivelazione di segreti di stato - Scelta sanzionatoria già operata dal giudice di primo grado - Impossibilita' di revisione della pena nel giudizio di appello, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 262 cod.pen censurato - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ivi previsto, sotto il duplice profilo della eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo edittale (assunta come elusiva del principio di legalita' della pena) e dell'irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod.pen. per il piu' grave reato di rivelazione di segreti di Stato. L.T.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 262 cod.pen censurato - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ivi previsto, sotto il duplice profilo della eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo edittale (assunta come elusiva del principio di legalita' della pena) e dell'irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod.pen. per il piu' grave reato di rivelazione di segreti di Stato. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte