Ordinanza 159/2000 (ECLI:IT:COST:2000:159)
Massima numero 25334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione di domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace adi'to - Competenza del giudice superiore - Asserita disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, in contrasto con il principio della distinzione dei magistrati solo per la diversita' di funzioni, nonché lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione.
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione di domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace adi'to - Competenza del giudice superiore - Asserita disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, in contrasto con il principio della distinzione dei magistrati solo per la diversita' di funzioni, nonché lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte