Ordinanza 159/2000 (ECLI:IT:COST:2000:159)
Massima numero 25335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Lamentata limitazione del diritto di azione e difesa, per l'impossibilità degli interessati di stare in giudizio personalmente (senza assistenza del difensore) - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Lamentata limitazione del diritto di azione e difesa, per l'impossibilità degli interessati di stare in giudizio personalmente (senza assistenza del difensore) - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte