Sentenza 48/2025 (ECLI:IT:COST:2025:48)
Massima numero 46737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46734  46735  46736  46738  46739


Titolo
Regioni – In genere – Autonomia legislativa – Conseguente possibilità, costituzionalmente legittima, di una disciplina divergente da regione a regione – Esclusione della violazione del principio di uguaglianza – Condizione – Rispetto dei limiti dell’art. 117 Cost. (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione della Regione Puglia che subordina l’iscrizione ai percorsi d’istruzione per la fascia di età 11-25 anni alla previa presentazione, salvo formale rifiuto, di un documento attestante la somministrazione del vaccino anti-papilloma virus umano/HPV, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici). (Classif. 215001).

Testo

Il riconoscimento della competenza legislativa delle regioni comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 Cost. Ne consegue che una censura che contesti una legge regionale in quanto differenzia la popolazione di quel territorio da quella del resto d’Italia contraddice l’esistenza stessa dell’autonomia legislativa regionale. (Precedenti: S. 119/2019; S. 241/2018; S. 277/1995 - mass. 22118; S. 447/1988 - mass. 13756).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione regionale non viola il principio di eguaglianza avendo la Regione Puglia operato nell’ambito delle proprie competenze).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2024  n. 22  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  16/02/2024  n. 1  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte