Ordinanza 159/2000 (ECLI:IT:COST:2000:159)
Massima numero 25336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Fattispecie di connessione di cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e per compensazione (diverse dalla proposizione della domanda riconvenzionale) - Estraneita' al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Fattispecie di connessione di cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e per compensazione (diverse dalla proposizione della domanda riconvenzionale) - Estraneita' al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma sesto e settimo, cod.proc.civ., censurati - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabiliscono che quando le cause connesse per accessorieta', per garanzia, per accertamenti incidentali o per compensazione sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale "il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale", atteso che nessuno dei predetti casi di connessione ricorreva nel giudizio 'a quo'. L.T.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma sesto e settimo, cod.proc.civ., censurati - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabiliscono che quando le cause connesse per accessorieta', per garanzia, per accertamenti incidentali o per compensazione sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale "il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale", atteso che nessuno dei predetti casi di connessione ricorreva nel giudizio 'a quo'. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte