Sentenza 160/2000 (ECLI:IT:COST:2000:160)
Massima numero 25338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
22/05/2000; Decisione del
22/05/2000
Deposito del 24/05/2000; Pubblicazione in G. U. 31/05/2000
Massime associate alla pronuncia:
25337
Titolo
Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di età (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle ferrovie dello stato, con incidenza sull'effettività del diritto al lavoro - Discrezionalita' legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.
Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di età (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle ferrovie dello stato, con incidenza sull'effettività del diritto al lavoro - Discrezionalita' legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.
Testo
Non lede il principio di razionalita'-uguaglianza ne' costituisce una compressione dell'effettivita' del diritto al lavoro l'art. 10, comma primo, numero 2 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 impugnato nella parte in cui fissa in trenta anni il limite massimo di eta' per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto. Infatti, va osservato che: a) non puo' configurarsi alcuna disparita' di trattamento tra il suddetto personale e quello ferroviario in considerazione della particolarita', quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, del rapporto di lavoro dei conducenti di linea dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931) rispetto ai macchinisti delle Ferrovie dello Stato, il cui rapporto e' disciplinato in modo autonomo e sganciato almeno parzialmente dal r.d. n. 148 del 1931; b) la determinazione effettuata dal legislatore non e' manifestamente irragionevole o arbitraria giacche' lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a "casi speciali" o per "determinate specialita' di personale" e inoltre ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva; c) la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio e cio' vale anche per i limiti di eta', soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di azienda (sia pubblica sia privata). Per le suesposte ragioni non e' fondata la questione sollevata nei confronti della suddetta disposizione. L.T.
Non lede il principio di razionalita'-uguaglianza ne' costituisce una compressione dell'effettivita' del diritto al lavoro l'art. 10, comma primo, numero 2 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 impugnato nella parte in cui fissa in trenta anni il limite massimo di eta' per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto. Infatti, va osservato che: a) non puo' configurarsi alcuna disparita' di trattamento tra il suddetto personale e quello ferroviario in considerazione della particolarita', quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, del rapporto di lavoro dei conducenti di linea dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931) rispetto ai macchinisti delle Ferrovie dello Stato, il cui rapporto e' disciplinato in modo autonomo e sganciato almeno parzialmente dal r.d. n. 148 del 1931; b) la determinazione effettuata dal legislatore non e' manifestamente irragionevole o arbitraria giacche' lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a "casi speciali" o per "determinate specialita' di personale" e inoltre ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva; c) la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio e cio' vale anche per i limiti di eta', soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di azienda (sia pubblica sia privata). Per le suesposte ragioni non e' fondata la questione sollevata nei confronti della suddetta disposizione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte