Sentenza 161/2000 (ECLI:IT:COST:2000:161)
Massima numero 25342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25341  25343  25344  25345  25346  25347  25348  25349


Titolo
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Impugnazione del decreto espulsivo dinanzi al pretore - Proposizione del reclamo a giudice territorialmente incompetente - Decadenza - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora, art. 13, commi 8 e 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'art. 50 cod.proc.civ. al procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e non impedisce, quindi, la decadenza in caso di reclamo dinanzi al giudice incompetente. Difatti, poiche' il rimettente si dichiara incompetente a decidere il caso sottoposto al suo vaglio, la questione dallo stesso giudice sollevata si rivela prematura: quand'anche la norma censurata fosse dichiarata illegittima, il rimettente non potrebbe comunque assumere un provvedimento diverso dalla pronuncia di incompetenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte