Sentenza 161/2000 (ECLI:IT:COST:2000:161)
Massima numero 25343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Titolo
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Procedimento di opposizione dinanzi al pretore - Termini per l'impugnativa e per la definizione del procedimento - Lamentata eccessiva brevità - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilita'.
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Procedimento di opposizione dinanzi al pretore - Termini per l'impugnativa e per la definizione del procedimento - Lamentata eccessiva brevità - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilita'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (trasfusa nell'art. 13, commi 8 e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) con riguardo alla brevita' dei termini previsti, rispettivamente, per l'impugnativa del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e per la definizione del procedimento; per un verso, infatti, l'asserita brevita' non ha impedito il rispetto del termine e, dunque, l'esercizio del diritto e, per altro verso, manca nell'ordinanza del giudice 'a quo' la indicazione delle attivita' istruttorie il cui espletamento sarebbe stato precluso dalla necessita' di decidere nel termine previsto (di dieci giorni dal reclamo).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (trasfusa nell'art. 13, commi 8 e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) con riguardo alla brevita' dei termini previsti, rispettivamente, per l'impugnativa del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e per la definizione del procedimento; per un verso, infatti, l'asserita brevita' non ha impedito il rispetto del termine e, dunque, l'esercizio del diritto e, per altro verso, manca nell'ordinanza del giudice 'a quo' la indicazione delle attivita' istruttorie il cui espletamento sarebbe stato precluso dalla necessita' di decidere nel termine previsto (di dieci giorni dal reclamo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte