Sentenza 161/2000 (ECLI:IT:COST:2000:161)
Massima numero 25344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Titolo
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Procedimento di opposizione dinanzi al pretore - Sospensione in via cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Procedimento di opposizione dinanzi al pretore - Sospensione in via cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma espressa dall'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) non prevede strumenti di sospensione cautelare del decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, che sia stato oggetto di reclamo dinanzi al pretore, in quanto la particolare speditezza del procedimento disciplinato dalle norme rende superflua la tutela cautelare anticipatoria; sempreche' il procedimento segua il suo 'iter' normale e si concluda, quindi, nel breve termine prescritto (di dieci giorni) con un provvedimento definitivo; rimanendo, al contrario, non superflua, ma anzi necessaria, la tutela cautelare allorche' detto termine non possa essere rispettato (ad esempio, nelle ipotesi di legittimo impedimento del giudice, o di sua astensione o ricusazione, o per interruzione necessitata del procedimento) e non essendo, percio', inibito, in casi particolari ed eccezionali, al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio di espulsione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 9 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e 13, commi 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non consentono di sospendere, in via cautelare, l'efficacia del provvedimento impugnato; questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. v. sentenza n. 427/1999, qui richiamata.
La norma espressa dall'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) non prevede strumenti di sospensione cautelare del decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, che sia stato oggetto di reclamo dinanzi al pretore, in quanto la particolare speditezza del procedimento disciplinato dalle norme rende superflua la tutela cautelare anticipatoria; sempreche' il procedimento segua il suo 'iter' normale e si concluda, quindi, nel breve termine prescritto (di dieci giorni) con un provvedimento definitivo; rimanendo, al contrario, non superflua, ma anzi necessaria, la tutela cautelare allorche' detto termine non possa essere rispettato (ad esempio, nelle ipotesi di legittimo impedimento del giudice, o di sua astensione o ricusazione, o per interruzione necessitata del procedimento) e non essendo, percio', inibito, in casi particolari ed eccezionali, al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio di espulsione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 9 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e 13, commi 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non consentono di sospendere, in via cautelare, l'efficacia del provvedimento impugnato; questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. v. sentenza n. 427/1999, qui richiamata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte