Sentenza 88/2022 (ECLI:IT:COST:2022:88)
Massima numero 44803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/02/2022;  Decisione del  09/02/2022
Deposito del 05/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44801  44802  44804


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Esclusione della sua identificazione con l'utilità concreta per le parti di detto giudizio. (Classif. 112005).

Testo
Il requisito della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, essendo sufficiente, per l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. (Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44072; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 253; S. 174/2019 - mass. 42430; S. 170/2019 - mass. 40711).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte