Sentenza 161/2000 (ECLI:IT:COST:2000:161)
Massima numero 25348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Titolo
Parametro costituzionale - Indicazione nel solo dispositivo dell'atto di promovimento della questione - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Parametro costituzionale - Indicazione nel solo dispositivo dell'atto di promovimento della questione - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 e dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in quanto il parametro costituzionale di riferimento e' evocato nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non risulta alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione con riferimento allo stesso parametro.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 e dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in quanto il parametro costituzionale di riferimento e' evocato nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non risulta alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione con riferimento allo stesso parametro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte