Sentenza 161/2000 (ECLI:IT:COST:2000:161)
Massima numero 25349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Titolo
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Ricorso dinanzi al pretore - Termine per l'impugnativa - Asserito contrasto con i principii di ordine internazionale che esigono il riconoscimento di diritti civili allo straniero, con la tutela giurisdizionale senza distinzione tra cittadini e stranieri e con il diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello stato - Ricorso dinanzi al pretore - Termine per l'impugnativa - Asserito contrasto con i principii di ordine internazionale che esigono il riconoscimento di diritti civili allo straniero, con la tutela giurisdizionale senza distinzione tra cittadini e stranieri e con il diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina del termine per l'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio statale - espressa dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3 del decreto-legge n. 269 del 1996 e 1 della legge n. 617 del 1996 - non contrasta con l'art. 10 Cost. ne' con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ne' con quelle imposte da trattati; tanto meno essa derogava dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo 'status' di rifugiato (resa esecutiva con la legge n. 722 del 1954) e dal Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 (reso esecutivo con la legge n. 95 del 1970); non confligge inoltre con l'art. 113 Cost., poiche' - lungi dall'escludere la tutela giurisdizionale - essa l'assicurava, prevedendo la facolta' di impugnare il provvedimento di espulsione, e non essendo il cittadino italiano raggiungibile da un provvedimento di espulsione, non ha pregio il rilievo secondo cui l'art. 113 "non consente di distinguere tra cittadini italiani e stranieri", si' che l'ordinario termine per l'impugnazione degli atti amministrativi non puo' costituire un valido 'tertium comparationis'. Ne' in relazione al diritto di difesa degli interessati puo' essere ritenuto irragionevolmente breve il termine previsto, in quanto la congruita' o ragionevolezza del termine va valutata nel caso specifico tenendo conto dell'esigenza di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione, nell'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari; e considerata anche la caratteristica del procedimento di impugnazione, non richiedente indagini particolari, accertamenti complessi, istruzioni copiose o escussioni testimoniali, ma soltanto l'individuazione della corrispondenza del provvedimento espulsivo allo schema astratto prefigurato dalla legge. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 10, 113 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 3, del d.l. 17 maggio 1996, n. 269 e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617. - Sulla congruita' dei termini in relazione al principio sancito dall'art. 24 Cost., sentenze nn. 138/1975, 10/1970, 93/1962. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella fissazione dei termini processuali, sentenze nn. 134/1985 e 121/1984. - Sulla razionalita' dei termini in relazione alle speciali caratteristiche del singolo procedimento, sentenza n. 126/1971.
La disciplina del termine per l'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio statale - espressa dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3 del decreto-legge n. 269 del 1996 e 1 della legge n. 617 del 1996 - non contrasta con l'art. 10 Cost. ne' con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ne' con quelle imposte da trattati; tanto meno essa derogava dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo 'status' di rifugiato (resa esecutiva con la legge n. 722 del 1954) e dal Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 (reso esecutivo con la legge n. 95 del 1970); non confligge inoltre con l'art. 113 Cost., poiche' - lungi dall'escludere la tutela giurisdizionale - essa l'assicurava, prevedendo la facolta' di impugnare il provvedimento di espulsione, e non essendo il cittadino italiano raggiungibile da un provvedimento di espulsione, non ha pregio il rilievo secondo cui l'art. 113 "non consente di distinguere tra cittadini italiani e stranieri", si' che l'ordinario termine per l'impugnazione degli atti amministrativi non puo' costituire un valido 'tertium comparationis'. Ne' in relazione al diritto di difesa degli interessati puo' essere ritenuto irragionevolmente breve il termine previsto, in quanto la congruita' o ragionevolezza del termine va valutata nel caso specifico tenendo conto dell'esigenza di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione, nell'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari; e considerata anche la caratteristica del procedimento di impugnazione, non richiedente indagini particolari, accertamenti complessi, istruzioni copiose o escussioni testimoniali, ma soltanto l'individuazione della corrispondenza del provvedimento espulsivo allo schema astratto prefigurato dalla legge. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 10, 113 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 3, del d.l. 17 maggio 1996, n. 269 e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617. - Sulla congruita' dei termini in relazione al principio sancito dall'art. 24 Cost., sentenze nn. 138/1975, 10/1970, 93/1962. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella fissazione dei termini processuali, sentenze nn. 134/1985 e 121/1984. - Sulla razionalita' dei termini in relazione alle speciali caratteristiche del singolo procedimento, sentenza n. 126/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
convenzione di Ginevra (esec. l. 23/7/1954 n. 722) 28/07/1951
n. 0
art. 0
protocollo di New York (esec. l. 14/2/1970 n. 95) 31/01/1967
n. 0
art. 0