Sentenza 163/2000 (ECLI:IT:COST:2000:163)
Massima numero 25352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25351  25353


Titolo
Rilevanza della questione sollevata - Ritenuta carenza di motivazione - Eccezione di inammissibilità, prospettata dall'avvocatura dello stato - Rigetto.

Testo
La motivazione addotta in ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, di per se' non implausibile, non consente l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto dell'assenza o dell'insufficienza di tale motivazione; del tutto esaustiva risultando, inoltre, la descrizione delle fattispecie oggetto dei singoli procedimenti esecutivi, sottoposte alla valutazione del giudice 'a quo'. - In ordine al controllo sul giudizio di rilevanza espresso dall'ordinanza di rimessione, v. sentenze (richiamate) nn. 179/1999 e 148/1999.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte