Sentenza 164/2000 (ECLI:IT:COST:2000:164)
Massima numero 25354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25366
Titolo
Regione umbria - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Aziende faunistico-venatorie - Inclusione coattiva di terreni nelle aziende - Indennità ai proprietari dei terreni inclusi, di ammontare pari a quattro volte il reddito dominicale, a carico del titolare della concessione - Assunta sproporzione della misura dell'indennità, rispetto all'esiguita' del vincolo imposto, in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione sociale della proprietà - Non fondatezza della questione.
Regione umbria - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Aziende faunistico-venatorie - Inclusione coattiva di terreni nelle aziende - Indennità ai proprietari dei terreni inclusi, di ammontare pari a quattro volte il reddito dominicale, a carico del titolare della concessione - Assunta sproporzione della misura dell'indennità, rispetto all'esiguita' del vincolo imposto, in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione sociale della proprietà - Non fondatezza della questione.
Testo
La previsione, nella legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (art. 20, comma 2-bis), di un indennizzo, a carico dei titolari di concessioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, da corrispondere ai proprietari dei terreni coattivamente inclusi nelle aziende stesse, e, in particolare, il criterio fissato in ordine all'entita' dell'indennizzo - pari cioe' a quattro volte il reddito dominicale -, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. L'indennizzo in questione si pone, infatti, quale prestazione sinallagmatica al sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo conto dei vantaggi che ricavano i soggetti interessati alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria dalla prevista inclusione coattiva dei fondi e considerando che, quest'ultima - come si evince dalla sua 'ratio' - agevola la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, in nome del superiore interesse pubblico alla tutela ambientale e faunistica - finalita', questa, perseguita anche dalla legislazione statale (e, in ispecie, dalla legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157). Ne' la norma denunciata puo' essere ritenuta in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, in quanto la funzione sociale della proprieta' puo' giustificare per l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe utilita' economiche, purche' non assumano carattere espropriativo (nel qual caso, peraltro, la questione di legittimita' si porrebbe in relazione al terzo comma dell'art. 42 Cost., non richiamato nell'ordinanza di rimessione). Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, prinmo comma. - sulla funzione sociale della proprieta', sentenza n. 391/1989.
La previsione, nella legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (art. 20, comma 2-bis), di un indennizzo, a carico dei titolari di concessioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, da corrispondere ai proprietari dei terreni coattivamente inclusi nelle aziende stesse, e, in particolare, il criterio fissato in ordine all'entita' dell'indennizzo - pari cioe' a quattro volte il reddito dominicale -, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. L'indennizzo in questione si pone, infatti, quale prestazione sinallagmatica al sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo conto dei vantaggi che ricavano i soggetti interessati alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria dalla prevista inclusione coattiva dei fondi e considerando che, quest'ultima - come si evince dalla sua 'ratio' - agevola la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, in nome del superiore interesse pubblico alla tutela ambientale e faunistica - finalita', questa, perseguita anche dalla legislazione statale (e, in ispecie, dalla legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157). Ne' la norma denunciata puo' essere ritenuta in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, in quanto la funzione sociale della proprieta' puo' giustificare per l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe utilita' economiche, purche' non assumano carattere espropriativo (nel qual caso, peraltro, la questione di legittimita' si porrebbe in relazione al terzo comma dell'art. 42 Cost., non richiamato nell'ordinanza di rimessione). Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, prinmo comma. - sulla funzione sociale della proprieta', sentenza n. 391/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 44
co. 1
Altri parametri e norme interposte