Sentenza 165/2000 (ECLI:IT:COST:2000:165)
Massima numero 25355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di secondo grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di ricorso alla commissione tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione nei giudizi civili devoluti alla cognizione del giudice ordinario - Non fondatezza della questione.

Testo
La scelta del legislatore di limitare la tutela cautelare, nel processo tributario, solamente al primo grado di giudizio e di non consentire, nei gradi successivi al primo, l'adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata, non lede il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la disponibilita' di misure cautelari - pur costituendo componente essenziale della tutela giurisdizionale - deve ritenersi costituzionalmente imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela; rimanendo, pertanto, rimessa alla discrezionalita' del legislatore la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia. Ne' sussiste disparita' di trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario - nelle quali sarebbe possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per cassazione - e le controversie, nelle stesse materie, attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale possibilita' di sospensione non e' prevista, dovendo escludersi l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' tra i vari tipi di processo, pur nel vincolo del rispetto della ragionevolezza delle scelte legislative. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. - In ordine alla garanzia costituzionale della tutela cautelare v. sentenze nn. 336/1998, 326/1997, 249/1996, 253/1994 e 190/1985. - Sulla esclusione di un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sentenze n. 18/2000 e n. 82/1996.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte