Ordinanza 166/2000 (ECLI:IT:COST:2000:166)
Massima numero 25356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notificazione non effettuata nei termini, per causa non imputabile all'opponente - Mancata previsione dell'applicabilità della norma (art. 140 cod. proc. civ.) che regola la notificazione in caso di irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notificazione non effettuata nei termini, per causa non imputabile all'opponente - Mancata previsione dell'applicabilità della norma (art. 140 cod. proc. civ.) che regola la notificazione in caso di irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per omessa motivazione in ordine ai parametri di illegittimita'costituzionale che il giudice rimettente assume violati dalla norma denunziata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140, stesso codice. v., 'ex plurimis', la sentenza n. 384/1999 e l'ordinanza n. 317/1999. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per omessa motivazione in ordine ai parametri di illegittimita'costituzionale che il giudice rimettente assume violati dalla norma denunziata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140, stesso codice. v., 'ex plurimis', la sentenza n. 384/1999 e l'ordinanza n. 317/1999. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte