Sentenza 88/2022 (ECLI:IT:COST:2022:88)
Massima numero 44804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/02/2022;  Decisione del  09/02/2022
Deposito del 05/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44801  44802  44803


Titolo
Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici - Reversibilità - Ratio - Protezione dei beneficiari dalle conseguenze del decesso del congiunto - Ultrattività della solidarietà familiare (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della previsione che omette di prevedere, tra i beneficiari della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati). (Classif. 190001).

Testo

La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto; la riversibilità mira, pertanto, a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che possa derivare dalla morte di un congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte. (Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552; S. 18/1998).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, nonostante la relazione instaurata sia assimilabile, in ragione della condizione di minorata capacità e della vivenza a carico. È, pertanto, illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del detto trattamento. Né vale argomentarne l'esclusione, in ragione della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori, fino alla maggiore età, e della più lunga durata, in astratto, dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro, non essendo tale differenza dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1957  n. 818  art. 38  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte