Ordinanza 167/2000 (ECLI:IT:COST:2000:167)
Massima numero 25357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedure concorsuali - Imprese soggette ad amministrazione straordinaria - Atti di disposizione successivi alla procedura concorsuale posti in essere dai soci a responsabilità illimitata - Tutela revocatoria nei confronti di tali soggetti - Preclusione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione dei diritti dei creditori - Mutamento del quadro normativo, successivo all'ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Procedure concorsuali - Imprese soggette ad amministrazione straordinaria - Atti di disposizione successivi alla procedura concorsuale posti in essere dai soci a responsabilità illimitata - Tutela revocatoria nei confronti di tali soggetti - Preclusione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione dei diritti dei creditori - Mutamento del quadro normativo, successivo all'ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione e sostituzione del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, il cui art. 1 contiene il richiamo alla norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata di societa' assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale. A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione e sostituzione del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, il cui art. 1 contiene il richiamo alla norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata di societa' assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte