Ordinanza 168/2000 (ECLI:IT:COST:2000:168)
Massima numero 25358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 31/05/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astenersi dalla decisione da parte del giudice che, esaurita l'istruzione, si sia pronunciato con ordinanza sull'istanza di parte ex art. 186-quater cod. proc. civ. - Dedotta compromissione del principio di terzietà-imparzialita' della giurisdizione e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, denunziato nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che, con ordinanza, abbia deciso nei limiti, per cui ritiene gia' raggiunta la prova, sull'istanza della parte di pagamento di somme o di consegna o di rilascio di beni, ex art. 186-quater stesso codice. Non sussiste infatti, in tale ipotesi, nella quale il legislatore ha attribuito all'ordinanza un effetto anticipatorio della decisione definitiva, da attuarsi in virtu' di un meccanismo potenzialmente idoneo a concludere il processo di primo grado, l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che si sia pronunciato 'ante causam', dal trattare e decidere la successiva causa di merito. Pertanto, qualunque sia il contenuto della sentenza, che puo' o riassorbire in se' l'ordinanza relativamente al gia' 'decisum' o puo' modificarne in tutto o in parte le statuizioni , detto meccanismo processuale, lungi dal violare il diritto di difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attivita' giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, in base al quale si esige la continuita' del medesimo giudice nel condurre il processo, fino alla decisione conclusiva. - cfr. sul principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, la sentenza n. 363/1998. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte