Sentenza 169/2000 (ECLI:IT:COST:2000:169)
Massima numero 25359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 01/06/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione Umbria - Edilizia residenziale pubblica - Partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale - Esclusione dei titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio "adeguato" alle esigenze del nucleo familiare - Legittimazione a partecipare al concorso predetto in caso di alloggi non adeguati, in quanto inabitabili per motivi statici - Omessa previsione di analoga non adeguatezza in caso di alloggi dichiarati inabitabili per ragioni igienico-sanitarie - Irragionevole disparità di trattamento dei rispettivi titolari degli immobili inadeguati - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, lettera c) della legge della Regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44, nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie. La norma, infatti, ammettendo alla partecipazione al concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i titolari di alloggi non "adeguati" e cioe' quelli dichiarati inabitabili per motivi statici, introduce una irragionevole disparita' di trattamento in relazione alle diverse cause che possono determinare la medesima situazione di inabitabilita' dell'immobile per la precarieta' delle sue condizioni e, in particolare, riguardo alla inabitabilita' derivante da motivi igienico-sanitari. Il trattamento deteriore cosi' riservato ai titolari di alloggi inabitabili per tali motivi, non e' peraltro giustificato ne' dalla prevista attribuzione in loro favore, di un punteggio preferenziale, in quanto trattasi di condizione operante solo in sede di graduatoria finale, relativamente ad un concorso per il quale e' ad essi preclusa la partecipazione ne', tantomeno, dalla minore onerosita' delle opere ordinariamente necessarie per porre rimedio agli inconvenienti o dalla maggiore difficolta' di apprezzamento oggettivo di dette situazioni, trattandosi di distinzioni meramente accidentali, non suscettibili di incidere sulla sostanziale omogeneita' dello stato in cui versano i titolari di immobili comunque inadeguati. Il riferimento all'art. 3 della Costituzione impone, comunque, che entrambi i tipi di inabitabilita' considerati debbano fondarsi su un provvedimento formale dell'autorita' competente. - v., sulla necessita' di differenziazione territoriale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la sentenza n. 27/1996; v. anche, sulla inadeguatezza degli alloggi, in relazione alle esigenze abitative, la sentenza n. 123/1998. A.M.M.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Umbria    n. 0  art. 26