Ordinanza 174/2000 (ECLI:IT:COST:2000:174)
Massima numero 25364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 01/06/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Requisiti per l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del servizio sanitario - Distinzione degli specialisti, ai fini dell'inquadramento, in relazione all'età ed alla posizione di quiescenza per rapporti pregressi - Lamentata non giustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri professionisti convenzionati o tra gli stessi specialisti ambulatoriali, con lesione del diritto al lavoro degli interessati e del diritto ad un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita - Manifesta infondatezza della questione.
Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Requisiti per l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del servizio sanitario - Distinzione degli specialisti, ai fini dell'inquadramento, in relazione all'età ed alla posizione di quiescenza per rapporti pregressi - Lamentata non giustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri professionisti convenzionati o tra gli stessi specialisti ambulatoriali, con lesione del diritto al lavoro degli interessati e del diritto ad un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma della Costituzione, per la parte in cui esclude la prosecuzione del rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e siano titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti - atteso che: a) nel quadro del processo di revisione e superamento del regime delle convenzioni, attuato dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni non appare priva di ragionevole giustificazione, in quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalita' del servizio, la distinzione introdotta tra specialisti ambulatoriali convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione all'eta' e alla titolarita' o meno di un trattamento di quiescenza; b) non e' possibile la comparazione con il trattamento riservato ad altre categorie di professionisti convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' assoggettato ad una disciplina organizzativa ed economica caratterizzata da una pluralita' di elementi di differenziazione; c) non risultano utilmente invocati, e non possono dirsi quindi violati, gli articoli 4 (che concerne precipuamente l'"accesso" al mercato del lavoro e non garantisce anche la conservazione del posto di lavoro), 35 (che enuncia un principio generale di garanzia del lavoro, riservandone al legislatore ordinario la protezione delle sue varie forme), 36 (che si riferisce propriamente al lavoro subordinato e non alla prestazione d'opera professionale come quella dei medici convenzionati) e 38 Costituzione (poiche' il compenso che viene meno con la risoluzione del rapporto di convenzionamento non ha natura di prestazione previdenziale). - precedenti richiamati: -- ord. n. 128 del 1998 e sent. n. 293 del 1997 richiamate in merito alla peculiare disciplina organizzativa ed economica che caratterizza il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati -- ord. n. 254 del 1997 e sent. n. 419 del 1993 richiamate in merito alle censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione -- sent. n. 115 del 1994 e sent. n. 7 del 1993 richiamate in merito al significato da attribuire al principio di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma della Costituzione, per la parte in cui esclude la prosecuzione del rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e siano titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti - atteso che: a) nel quadro del processo di revisione e superamento del regime delle convenzioni, attuato dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni non appare priva di ragionevole giustificazione, in quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalita' del servizio, la distinzione introdotta tra specialisti ambulatoriali convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione all'eta' e alla titolarita' o meno di un trattamento di quiescenza; b) non e' possibile la comparazione con il trattamento riservato ad altre categorie di professionisti convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' assoggettato ad una disciplina organizzativa ed economica caratterizzata da una pluralita' di elementi di differenziazione; c) non risultano utilmente invocati, e non possono dirsi quindi violati, gli articoli 4 (che concerne precipuamente l'"accesso" al mercato del lavoro e non garantisce anche la conservazione del posto di lavoro), 35 (che enuncia un principio generale di garanzia del lavoro, riservandone al legislatore ordinario la protezione delle sue varie forme), 36 (che si riferisce propriamente al lavoro subordinato e non alla prestazione d'opera professionale come quella dei medici convenzionati) e 38 Costituzione (poiche' il compenso che viene meno con la risoluzione del rapporto di convenzionamento non ha natura di prestazione previdenziale). - precedenti richiamati: -- ord. n. 128 del 1998 e sent. n. 293 del 1997 richiamate in merito alla peculiare disciplina organizzativa ed economica che caratterizza il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati -- ord. n. 254 del 1997 e sent. n. 419 del 1993 richiamate in merito alle censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione -- sent. n. 115 del 1994 e sent. n. 7 del 1993 richiamate in merito al significato da attribuire al principio di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte