Sentenza 176/2000 (ECLI:IT:COST:2000:176)
Massima numero 25387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 05/06/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25368
Titolo
Regione lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Requisiti ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale - Reddito immobiliare degli assegnatari rilevante ai fini della decadenza dall'assegnazione - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978) - Irragionevolezza del criterio adottato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.
Regione lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Requisiti ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale - Reddito immobiliare degli assegnatari rilevante ai fini della decadenza dall'assegnazione - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978) - Irragionevolezza del criterio adottato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (restando assorbite le altre censure riferite agli artt. 117 e 118 della Costituzione), gli artt. 2, comma primo, lettera d), e 22, comma primo, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Appare, infatti, incongruo, rispetto alla finalita' perseguita (di evitare abusi nella materia in argomento, finalizzata a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi) il criterio adottato dal legislatore regionale, cioe' l'assunzione del canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone, come parametro di valutazione dell'alloggio ubicato in altra localita', in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dello equo canone e' ormai da considerare superata alla luce delle modifiche alla materia delle locazioni ad opera del d.l. 11 dicembre 1992, n. 333 (che ha introdotto i c.d. patti in deroga) e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (che ha incentrato la disciplina relativa alla determinazione dei canoni di locazione al criterio della libera contrattazione delle parti). Precedenti richiamati: -- sent. nn. 121/1996, 417/1994, 347/1993, 486/1992, 419/1991, 559/1989 in materia di edilizia residenziale pubblica e relative finalita'. -- sent. nn. 21/1996 e 263/1994 sul parametro del valore locativo adottato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. L.T.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (restando assorbite le altre censure riferite agli artt. 117 e 118 della Costituzione), gli artt. 2, comma primo, lettera d), e 22, comma primo, lettera e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Appare, infatti, incongruo, rispetto alla finalita' perseguita (di evitare abusi nella materia in argomento, finalizzata a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi) il criterio adottato dal legislatore regionale, cioe' l'assunzione del canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone, come parametro di valutazione dell'alloggio ubicato in altra localita', in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dello equo canone e' ormai da considerare superata alla luce delle modifiche alla materia delle locazioni ad opera del d.l. 11 dicembre 1992, n. 333 (che ha introdotto i c.d. patti in deroga) e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (che ha incentrato la disciplina relativa alla determinazione dei canoni di locazione al criterio della libera contrattazione delle parti). Precedenti richiamati: -- sent. nn. 121/1996, 417/1994, 347/1993, 486/1992, 419/1991, 559/1989 in materia di edilizia residenziale pubblica e relative finalita'. -- sent. nn. 21/1996 e 263/1994 sul parametro del valore locativo adottato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte