Ordinanza 177/2000 (ECLI:IT:COST:2000:177)
Massima numero 25388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 05/06/2000; Pubblicazione in G. U. 07/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pensioni - Polizia dello stato - Computo della base pensionabile - Esclusione di compenso per prestazioni ritenute solo "nominalmente" di lavoro straordinario - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilita' nel giudizio 'a quo' della disposizione denunciata e mancata verifica di una possibile interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione.
Pensioni - Polizia dello stato - Computo della base pensionabile - Esclusione di compenso per prestazioni ritenute solo "nominalmente" di lavoro straordinario - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilita' nel giudizio 'a quo' della disposizione denunciata e mancata verifica di una possibile interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - sotto il duplice profilo del difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e della mancata verifica, da parte del giudice rimettente, di una possibile interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel dettare la disciplina sull'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che la differenza tra l'orario fissato al comma primo dell'art. 63 impugnato e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario escludendone, quindi, l'inclusione nella base pensionabile. L.T.
Manifesta inammissibilita' - sotto il duplice profilo del difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e della mancata verifica, da parte del giudice rimettente, di una possibile interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel dettare la disciplina sull'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che la differenza tra l'orario fissato al comma primo dell'art. 63 impugnato e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario escludendone, quindi, l'inclusione nella base pensionabile. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte