Sentenza 178/2000 (ECLI:IT:COST:2000:178)
Massima numero 25374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 08/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi dovuti per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, di importo inferiore a quello della contribuzione ordinaria, nonché irripetibilita' delle contribuzioni gia' versate dai soggetti adempienti - Asserita disparita' di trattamento tra i datori di lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi dovuti per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, di importo inferiore a quello della contribuzione ordinaria, nonché irripetibilita' delle contribuzioni gia' versate dai soggetti adempienti - Asserita disparita' di trattamento tra i datori di lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La natura di sanatoria del beneficio concesso dall'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai datori di lavoro che, non avendo effettuato il versamento dei contributi previdenziali per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, sono tenuti al loro pagamento nella misura del quindici per cento, inferiore, rispetto alla contribuzione ordinaria assolta dai datori di lavoro anteriormente al 2 giugno 1991, comporta l'applicazione del beneficio stesso solo nei confronti di coloro che ancora debbano regolarizzare le proprie posizioni, senza che il principio di eguaglianza resti di per se' violato ne' dal succedersi nel tempo di discipline differenziate ne' dalla previsione della 'soluti retentio' delle contribuzioni ordinarie gia' versate e dalla riduzione dell'entita' dell'obbligo contributivo per i datori inadempienti, che fruiscono della sanatoria. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - v., per analoga fattispecie, l'ordinanza n. 103/1997. A.M.M.
La natura di sanatoria del beneficio concesso dall'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai datori di lavoro che, non avendo effettuato il versamento dei contributi previdenziali per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, sono tenuti al loro pagamento nella misura del quindici per cento, inferiore, rispetto alla contribuzione ordinaria assolta dai datori di lavoro anteriormente al 2 giugno 1991, comporta l'applicazione del beneficio stesso solo nei confronti di coloro che ancora debbano regolarizzare le proprie posizioni, senza che il principio di eguaglianza resti di per se' violato ne' dal succedersi nel tempo di discipline differenziate ne' dalla previsione della 'soluti retentio' delle contribuzioni ordinarie gia' versate e dalla riduzione dell'entita' dell'obbligo contributivo per i datori inadempienti, che fruiscono della sanatoria. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - v., per analoga fattispecie, l'ordinanza n. 103/1997. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte