Sentenza 178/2000 (ECLI:IT:COST:2000:178)
Massima numero 25375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 08/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi previsti, per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, pari al quindici per cento sulle contribuzioni dovute - Lamentata disparità di trattamento dei datori di lavoro assoggettati a tale contributo, rispetto a quelli onerati, per il periodo successivo, di un contributo di importo inferiore (del dieci per cento), nonché per irragionevole determinazione del contributo in misura superiore a quella fissata per altri contributi di identica o analoga natura - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi previsti, per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, pari al quindici per cento sulle contribuzioni dovute - Lamentata disparità di trattamento dei datori di lavoro assoggettati a tale contributo, rispetto a quelli onerati, per il periodo successivo, di un contributo di importo inferiore (del dieci per cento), nonché per irragionevole determinazione del contributo in misura superiore a quella fissata per altri contributi di identica o analoga natura - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La diversa entita' del contributo di solidarieta' che l'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce a carico dei datori di lavoro nella misura del quindici per cento per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991 e nella misura del dieci per cento per il periodo successivo, e' palesemente giustificata dalla differenza temporale del periodo di riferimento (con la conseguente diversa durata dell'inadempimento) e dalla previsione del beneficio della rateazione, in diciotto bimestri, del pagamento del debito contributivo, relativo al periodo piu' antico. Per le stesse ragioni, nonche' per la peculiarita' dell'obbligazione contributiva in esame, non esula dai limiti della ragionevolezza neppure la fissazione dell'entita' del contributo, relativo al primo periodo, in misura superiore a quella stabilita dalla legge per altri contributi di identica od analoga natura. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. A.M.M.
La diversa entita' del contributo di solidarieta' che l'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce a carico dei datori di lavoro nella misura del quindici per cento per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991 e nella misura del dieci per cento per il periodo successivo, e' palesemente giustificata dalla differenza temporale del periodo di riferimento (con la conseguente diversa durata dell'inadempimento) e dalla previsione del beneficio della rateazione, in diciotto bimestri, del pagamento del debito contributivo, relativo al periodo piu' antico. Per le stesse ragioni, nonche' per la peculiarita' dell'obbligazione contributiva in esame, non esula dai limiti della ragionevolezza neppure la fissazione dell'entita' del contributo, relativo al primo periodo, in misura superiore a quella stabilita dalla legge per altri contributi di identica od analoga natura. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte