Sentenza 178/2000 (ECLI:IT:COST:2000:178)
Massima numero 25376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 08/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi previsti, per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Efficacia retroattiva, con funzione di sanatoria, delle norme denunciate - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributi previsti, per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Efficacia retroattiva, con funzione di sanatoria, delle norme denunciate - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Lo stretto collegamento con le specifiche particolarita' del caso, la delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento (1 settembre 1985 - 30 giugno 1991) e la necessita' di disciplinare 'ex novo', in generale, per tale periodo, l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla contribuzione ex art. 9-bis comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, danno nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dall'art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il quale, espressamente derogando al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali, stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, rende retroattivamente imprescrittibili ed esigibili i crediti relativi ai contributi di solidarieta' dovuti dai datori di lavoro per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, anche se gia' estinti per prescrizione o comunque anche se sostitutivi di crediti contributivi ordinari estinti a loro volta per prescrizione. Ne' conseguentemente, una volta ritenuta in via generale giustificata tale disciplina eccezionale, puo' considerarsi lesiva del principio di eguaglianza la sua specifica delimitazione temporale e soggettiva. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del sopracitato art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.
Lo stretto collegamento con le specifiche particolarita' del caso, la delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento (1 settembre 1985 - 30 giugno 1991) e la necessita' di disciplinare 'ex novo', in generale, per tale periodo, l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla contribuzione ex art. 9-bis comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, danno nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dall'art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il quale, espressamente derogando al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali, stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, rende retroattivamente imprescrittibili ed esigibili i crediti relativi ai contributi di solidarieta' dovuti dai datori di lavoro per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, anche se gia' estinti per prescrizione o comunque anche se sostitutivi di crediti contributivi ordinari estinti a loro volta per prescrizione. Ne' conseguentemente, una volta ritenuta in via generale giustificata tale disciplina eccezionale, puo' considerarsi lesiva del principio di eguaglianza la sua specifica delimitazione temporale e soggettiva. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del sopracitato art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte