Sentenza 178/2000 (ECLI:IT:COST:2000:178)
Massima numero 25378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  25/05/2000;  Decisione del  25/05/2000
Deposito del 08/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25371  25372  25373  25374  25375  25376  25377  25379


Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributo previsto per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Maggior onere contributivo a carico dei soli datori di lavoro che hanno costituito forme di previdenza integrativa - Conseguente, lamentato, contrasto con il principio della capacità contributiva e della tutela del risparmio - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La contribuzione previdenziale, intesa in senso lato, nella quale rientra la maggiorazione contributiva del quindici per cento, imposta dall'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, a carico dei soli datori di lavoro che abbiano costituito forme di previdenza integrativa, non e' assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma e' da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalita' di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Essa, peraltro, rappresenta solo una contropartita necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile, per la determinazione di contributi di previdenza e di assistenza sociale, quale esplicazione del princpio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.), coordinato col principio di solidarieta', cui va collegato l'art. 38, secondo comma della Costituzione, che stabilisce un dovere specifico ad integrare le prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti economicamente piu' deboli. Non e' infine irragionevole che la norma abbia stabilito l'entita' del contributo in misura maggiore di quella del periodo successivo. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 53, 47 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - V. le sentenze nn. 173/1986, 421/1995, 292/1997. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte