Sentenza 89/2022 (ECLI:IT:COST:2022:89)
Massima numero 44643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/03/2022;  Decisione del  08/03/2022
Deposito del 05/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44642  44644


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola - Procedura straordinaria, indetta mediante decreto-legge, di natura provvedimentale, per l'assunzione di docenti precari - Ammissione con riserva dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi ai posti di sostegno, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione - Scioglimento positivo della riserva in caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020 - Ammissione dei soggetti iscritti al quinto ciclo TFA - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione di diritti fondamentali e della necessaria motivazione per l'adozione di una legge-provvedimento - Estrema genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131004).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per l'estrema genericità con cui sono formulate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 32, 34 e 113 Cost., dell'art 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunta in sede di conversione, prevede l'ammissione, con riserva, alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti precari, anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il rimettente non fornisce argomenti a sostegno dell'esito asseritamente inefficace, a tutela dei diritti fondamentali invocati, della procedura concorsuale conseguente all'applicazione della disposizione censurata. Né il riferimento all'art. 113 Cost., per la sua apoditticità, spiega perché la norma censurata - da qualificare quale legge-provvedimento, in considerazione del suo contenuto particolare, nonché del suo limitato ambito soggettivo di applicazione - avrebbe sottratto all'amministrazione la scelta in ordine al momento entro il quale accertare il possesso del requisito derogatorio di ammissione al concorso. (Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; O. 224/2021 - mass. 44397).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/10/2019  n. 126  art. 1  co. 18

legge  20/12/2019  n. 159  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte