Sentenza 178/2000 (ECLI:IT:COST:2000:178)
Massima numero 25379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/05/2000; Decisione del
25/05/2000
Deposito del 08/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributo previsto per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Lamentata violazione del giudicato costituzionale (sentenza n. 421 del 1995) - Errata interpretazione del contenuto di detta sentenza - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Inadempimento dell'obbligo contributivo, da parte dei datori di lavoro - Contributo previsto per il periodo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Lamentata violazione del giudicato costituzionale (sentenza n. 421 del 1995) - Errata interpretazione del contenuto di detta sentenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
L'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo che i datori di lavoro, per il periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, relativamente ai periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni, non si discosta dal 'decisum' della Corte, di cui alla sentenza n. 421/1995, con la quale l'incostituzionalita' dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali, e' stata motivata con la mancata previsione, da parte del legislatore, di una contropartita analoga al contributo di solidarieta' imposto per il futuro. La norma, infatti, in aderenza a tali statuizioni ha imposto ai datori di lavoro, per il periodo di cui trattasi, un contributo di solidarieta' appunto "analogo" a quello stabilito per il futuro, quale "contropartita" dell'esclusione dei finanziamenti alla previdenza complementare della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.
L'art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo che i datori di lavoro, per il periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, relativamente ai periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni, non si discosta dal 'decisum' della Corte, di cui alla sentenza n. 421/1995, con la quale l'incostituzionalita' dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali, e' stata motivata con la mancata previsione, da parte del legislatore, di una contropartita analoga al contributo di solidarieta' imposto per il futuro. La norma, infatti, in aderenza a tali statuizioni ha imposto ai datori di lavoro, per il periodo di cui trattasi, un contributo di solidarieta' appunto "analogo" a quello stabilito per il futuro, quale "contropartita" dell'esclusione dei finanziamenti alla previdenza complementare della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte