Sentenza 183/2000 (ECLI:IT:COST:2000:183)
Massima numero 25383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/06/2000;  Decisione del  07/06/2000
Deposito del 09/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive per la sostituzione - Divieto di concessione del beneficio nei confronti di condannati a pena detentiva irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, che abbiano riportato più di due volte condanna per reati della stessa indole - Interpretazione della norma secondo la corte di cassazione - Riferibilità del "decennio" all'intervallo temporale tra il fatto da giudicare e la sentenza di condanna alla pena da sostituire - Denunciata disparità di trattamento tra situazioni uguali a seconda della celerita' del processo, con lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Questione tendente a determinare effetti in malam partem in materia penale o, alternativamente, ad incidere su scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile - rientrando esclusivamente nella sfera di discrezionalita' del legislatore interventi volti a modificare in peggio la posizione del destinatario della legge penale o comunque diretti a superare le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma sottoposta a censura di costituzionalita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordina la concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva alla condizione che siano trascorsi dieci anni tra il fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire. La questione, infatti, trova il suo fondamento nell'anomalia dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo comma dell'art. 59 impugnato che, prescrivendo che le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva producono il loro effetto solo quando tale pena sia stata "comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio", pone un "problema esegetico pressoche' insolubile". L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte