Sentenza 184/2000 (ECLI:IT:COST:2000:184)
Massima numero 25384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 09/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25409
Titolo
Interpretazione delle norme oggetto della questione - Esclusione di un'interpretazione adeguatrice - Plausibilità della interpretazione addotta dal rimettente.
Interpretazione delle norme oggetto della questione - Esclusione di un'interpretazione adeguatrice - Plausibilità della interpretazione addotta dal rimettente.
Testo
Non e' implausibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel senso che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, (ove si prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria agli indici ISTAT per i prezzi al consumo) non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al fine di rendere applicabile il suddetto adeguamento anche all'indennita' di mobilita'. Tale orientamento, infatti, trova implicita conferma nell'art. 45, comma 1, lettera r), della legge 17 maggio 1999, n. 144 che specificamente delega il Governo ad introdurre norme per adeguare nei successivi anni l'indennita' di mobilita' con l medesimo criterio gia' vigente per il trattamento straordinario di integrazione salariale. L.T.
Non e' implausibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel senso che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, (ove si prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria agli indici ISTAT per i prezzi al consumo) non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al fine di rendere applicabile il suddetto adeguamento anche all'indennita' di mobilita'. Tale orientamento, infatti, trova implicita conferma nell'art. 45, comma 1, lettera r), della legge 17 maggio 1999, n. 144 che specificamente delega il Governo ad introdurre norme per adeguare nei successivi anni l'indennita' di mobilita' con l medesimo criterio gia' vigente per il trattamento straordinario di integrazione salariale. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte