Sentenza 184/2000 (ECLI:IT:COST:2000:184)
Massima numero 25409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/06/2000;  Decisione del  07/06/2000
Deposito del 09/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25384


Titolo
Previdenza e assistenza - Indennita' di mobilità - Adeguamento periodico, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti - Mancata estensione all'indennita' di mobilità del criterio di rivalutazione previsto per l'integrazione salariale straordinaria (aumentata in ragione dell'ottanta per cento della variazione annuale dell'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) - Conseguente lamentata, disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra l'indennita' suddetta e il trattamento straordinario di integrazione salariale, con incidenza sulla garanzia dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita - Diversità strutturale e funzionale dei due istituti - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria e' strutturalmente diverso rispetto al trattamento di mobilita' e, d'altra parte, rientra nella discrezionalita' del legislatore concedere anche per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria non trattandosi di una scelta costituzionalmente vincolata, in quanto, anche nell'attuale quadro normativo, il trattamento riservato all'indennita' di mobilita' garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. Sono, pertanto, infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 454) e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, per le parti in cui, rispettivamente: a) i primi non prevedono per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria; b) l'art. 54, comma 12, cit. fissa il rinvio all'indice ISTAT a decorrere dal 1^ giugno 1998 senza nulla disporre per il passato. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte