Ordinanza 185/2000 (ECLI:IT:COST:2000:185)
Massima numero 25386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 09/06/2000; Pubblicazione in G. U. 14/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Osta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Imposta decennale - Ritenuta natura di imposizione sul patrimonio - Conseguente, lamentata, violazione del principio di capacità contributiva, con irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' assoggettate all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse - Questione già reiteratamente dichiarata non fondata - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Osta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Imposta decennale - Ritenuta natura di imposizione sul patrimonio - Conseguente, lamentata, violazione del principio di capacità contributiva, con irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' assoggettate all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse - Questione già reiteratamente dichiarata non fondata - Mancanza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, determinando un'irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse, collega la suddetta imposta al solo fatto della titolarita' di un immobile per un decennio, cosi' prevedendo una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacita' contributiva. Va, infatti, osservato che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la questione e' stata reiteratamente dichiarata infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dall'attuale rimettente. Precedenti richiamati - sent. n. 239 del 1983 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 3 della Costituzione. - sent. n. 126 del 1979 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 53 della Costituzione. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, determinando un'irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse, collega la suddetta imposta al solo fatto della titolarita' di un immobile per un decennio, cosi' prevedendo una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacita' contributiva. Va, infatti, osservato che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la questione e' stata reiteratamente dichiarata infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dall'attuale rimettente. Precedenti richiamati - sent. n. 239 del 1983 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 3 della Costituzione. - sent. n. 126 del 1979 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 53 della Costituzione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte