Sentenza 89/2022 (ECLI:IT:COST:2022:89)
Massima numero 44644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
08/03/2022; Decisione del
08/03/2022
Deposito del 05/04/2022; Pubblicazione in G. U. 06/04/2022
Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola - Procedura straordinaria, indetta mediante decreto-legge, per l'assunzione di docenti precari - Ammissione con riserva dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi ai posti di sostegno, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione - Scioglimento positivo della riserva in caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020 - Ammissione dei soggetti iscritti al quinto ciclo TFA - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131004).
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola - Procedura straordinaria, indetta mediante decreto-legge, per l'assunzione di docenti precari - Ammissione con riserva dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi ai posti di sostegno, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione - Scioglimento positivo della riserva in caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020 - Ammissione dei soggetti iscritti al quinto ciclo TFA - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131004).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunto in sede di conversione, prevede l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. La disciplina censurata, dal carattere speciale e derogatorio - perché struttura un concorso riservato che non richiede il previo possesso dell'abilitazione all'insegnamento e che prevede lo svolgimento solo di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla -, mira dichiaratamente a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo che affligge le scuole statali; pertanto, per il reclutamento dei soli posti di personale docente di sostegno, contiene prescrizioni ulteriormente agevolative, ammettendo anche gli iscritti al quarto ciclo TFA. Essa non opera alcuna discriminazione rispetto agli iscritti, o aspiranti tali, al quinto ciclo TFA, perché questi ultimi, a differenza dei primi, non avrebbero mai potuto conseguire il titolo entro il 15 luglio 2020. Né contravviene la ratio della massima partecipazione al concorso, perché già l'intero d.l. n. 126 del 2019, come conv., manifesta caratteristiche marcatamente derogatorie, introducendo una disciplina concorsuale speciale e agevolativa. In definitiva, l'esigenza di superare nel più breve tempo possibile il c.d. precariato storico - nonché quella di dotare tempestivamente gli alunni con disabilità di insegnanti di sostegno professionalmente titolati - costituiscono adeguata giustificazione della previsione censurata, soprattutto in presenza di concorsi già connotati da evidenti e marcati tratti di specialità.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunto in sede di conversione, prevede l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. La disciplina censurata, dal carattere speciale e derogatorio - perché struttura un concorso riservato che non richiede il previo possesso dell'abilitazione all'insegnamento e che prevede lo svolgimento solo di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla -, mira dichiaratamente a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo che affligge le scuole statali; pertanto, per il reclutamento dei soli posti di personale docente di sostegno, contiene prescrizioni ulteriormente agevolative, ammettendo anche gli iscritti al quarto ciclo TFA. Essa non opera alcuna discriminazione rispetto agli iscritti, o aspiranti tali, al quinto ciclo TFA, perché questi ultimi, a differenza dei primi, non avrebbero mai potuto conseguire il titolo entro il 15 luglio 2020. Né contravviene la ratio della massima partecipazione al concorso, perché già l'intero d.l. n. 126 del 2019, come conv., manifesta caratteristiche marcatamente derogatorie, introducendo una disciplina concorsuale speciale e agevolativa. In definitiva, l'esigenza di superare nel più breve tempo possibile il c.d. precariato storico - nonché quella di dotare tempestivamente gli alunni con disabilità di insegnanti di sostegno professionalmente titolati - costituiscono adeguata giustificazione della previsione censurata, soprattutto in presenza di concorsi già connotati da evidenti e marcati tratti di specialità.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/10/2019
n. 126
art. 1
co. 18
legge
20/12/2019
n. 159
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte