Sentenza 186/2000 (ECLI:IT:COST:2000:186)
Massima numero 25391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Titolo
Processo penale - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di inammissibilità - Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anche in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole equiparazione delle posizioni del ricorrente incolpevole e del ricorrente "temerario" - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Processo penale - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di inammissibilità - Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anche in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole equiparazione delle posizioni del ricorrente incolpevole e del ricorrente "temerario" - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'. Non e', infatti, conforme al principio posto dall'art. 3 della Costituzione l'aver dato rilievo all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto soggettivo della sua determinazione, con cio' parificando la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, ragionevolmente fidando nell'ammissibilita', a quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito <>; in altri termini, il principio di eguaglianza non tollera la rigida applicazione della sanzione secondo il criterio della soccombenza; ne' il potere conferito al giudice di graduare l'importo della sanzione, puo' escludere la lesione del principio, che', anzi, esso implicitamente conferma l'irragionevolezza della norma. - cfr. sentenza n. 69/1964, con la quale fu rigettata analoga questione, relativa al (corrispondente) art. 549 del codice di procedura penale (abrogato).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'. Non e', infatti, conforme al principio posto dall'art. 3 della Costituzione l'aver dato rilievo all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto soggettivo della sua determinazione, con cio' parificando la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, ragionevolmente fidando nell'ammissibilita', a quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte