Sentenza 187/2000 (ECLI:IT:COST:2000:187)
Massima numero 25394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25392
Titolo
Previdenza e assistenza - Veterinari - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione del trattamento di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Previdenza e assistenza - Veterinari - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione del trattamento di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilita' in favore del coniuge del veterinario, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato, in quanto, alla stregua di un principio generale - gia' affermato dalla giurisprudenza costituzionale anteriore e recepito dalle leggi - il diritto in questione non puo' essere subordinato alla durata minima del vincolo matrimoniale ne' limitato immotivatamente. Resta assorbito l'ulteriore profilo (relativo alla lesione dell'art. 38 Cost.). - V. sentenze (richiamate) nn. 110/1999, 162/1994, 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990.
E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilita' in favore del coniuge del veterinario, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato, in quanto, alla stregua di un principio generale - gia' affermato dalla giurisprudenza costituzionale anteriore e recepito dalle leggi - il diritto in questione non puo' essere subordinato alla durata minima del vincolo matrimoniale ne' limitato immotivatamente. Resta assorbito l'ulteriore profilo (relativo alla lesione dell'art. 38 Cost.). - V. sentenze (richiamate) nn. 110/1999, 162/1994, 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte