Sentenza 189/2000 (ECLI:IT:COST:2000:189)
Massima numero 25396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire - Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anziche' dal difensore abilitato - Omessa previsione che il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull'importo della lite, con violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - Non fondatezza della questione.
Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire - Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anziche' dal difensore abilitato - Omessa previsione che il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull'importo della lite, con violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - Non fondatezza della questione.
Testo
Secondo l'interpretazione corrispondente al significato logico delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 e delle modifiche successive (apportate dal decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993) - in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parita' evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita' e conformemente ai criteri e principi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, la inammissibilita' del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall'amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre e' consentita, in ogni altro caso, la proponibilita' diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Di conseguenza non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata sulla diversa premessa interpretativa che la normativa denunciata, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzioni, con la inammissibilita', il ricorso sottoscritto dal solo contribuente senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. - v. sull'esercizio personale del diritto di difesa, ordinanza (richiamata) n. 685 del 1988.
Secondo l'interpretazione corrispondente al significato logico delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 e delle modifiche successive (apportate dal decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993) - in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parita' evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita' e conformemente ai criteri e principi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, la inammissibilita' del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall'amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre e' consentita, in ogni altro caso, la proponibilita' diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Di conseguenza non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata sulla diversa premessa interpretativa che la normativa denunciata, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzioni, con la inammissibilita', il ricorso sottoscritto dal solo contribuente senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. - v. sull'esercizio personale del diritto di difesa, ordinanza (richiamata) n. 685 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte