Sentenza 190/2000 (ECLI:IT:COST:2000:190)
Massima numero 25397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Garanzie procedimentali previste in attuazione di direttive comunitarie - Ritenuta inapplicabilità agli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite anteriormente al primo gennaio 1993 - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto al personale di tutte le altre imprese e fra gli stessi autoferrotranvieri, nonché lamentata violazione dell'obbligo di adeguare la legislazione alle direttive comunitarie - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle norme denunciate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Garanzie procedimentali previste in attuazione di direttive comunitarie - Ritenuta inapplicabilità agli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite anteriormente al primo gennaio 1993 - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto al personale di tutte le altre imprese e fra gli stessi autoferrotranvieri, nonché lamentata violazione dell'obbligo di adeguare la legislazione alle direttive comunitarie - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle norme denunciate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilita' ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilita', ed in particolare della relativa indennita', stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilita'. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.
Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilita' ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilita', ed in particolare della relativa indennita', stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilita'. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 17/02/1975
n. 129
art. 0