Ordinanza 191/2000 (ECLI:IT:COST:2000:191)
Massima numero 25398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  07/06/2000;  Decisione del  07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Astensione dall'udienza del difensore, per adesione a protesta di categoria - Inapplicabilità della sospensione o del rinvio del dibattimento - Asserita mancanza di regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, qual è lo sciopero, lesiva inoltre del principio di buon andamento e dei diritti delle vittime di reati - Estraneità della disposizione censurata alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per estraneita' dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilita' delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonche' una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale e' lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonche' 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 40

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte