Ordinanza 192/2000 (ECLI:IT:COST:2000:192)
Massima numero 25399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Avvocato e procuratore - Procuratore legale - Utilizzazione del titolo da parte di soggetto abilitato all'esercizio professionale, ma non iscritto all'albo - Configurazione del reato di usurpazione di titolo - Lamentato contrasto con la norma che esige, per l'esercizio professionale, il solo superamento di un esame di stato, nonché ingiustificato deteriore trattamento procuratori legali rispetto ai dottori commercialisti - Sopravvenuta normativa, dopo la proposizione della questione, con depenalizzazione del reato contestato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Avvocato e procuratore - Procuratore legale - Utilizzazione del titolo da parte di soggetto abilitato all'esercizio professionale, ma non iscritto all'albo - Configurazione del reato di usurpazione di titolo - Lamentato contrasto con la norma che esige, per l'esercizio professionale, il solo superamento di un esame di stato, nonché ingiustificato deteriore trattamento procuratori legali rispetto ai dottori commercialisti - Sopravvenuta normativa, dopo la proposizione della questione, con depenalizzazione del reato contestato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il cui art. 43 ha modificato l'art. 498 cod. pen. stabilendo per le violazioni ivi previste l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 censurato - in riferimento agli artt. 33, comma quinto e 3 della Costituzione - nella parte in cui, richiamando l'art. 498 cod. pen., prevedeva l'applicabilita' di una sanzione penale nei confronti dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ma non iscritti al relativo albo. L.T.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il cui art. 43 ha modificato l'art. 498 cod. pen. stabilendo per le violazioni ivi previste l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 censurato - in riferimento agli artt. 33, comma quinto e 3 della Costituzione - nella parte in cui, richiamando l'art. 498 cod. pen., prevedeva l'applicabilita' di una sanzione penale nei confronti dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ma non iscritti al relativo albo. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte