Ordinanza 193/2000 (ECLI:IT:COST:2000:193)
Massima numero 25401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/06/2000; Decisione del
07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25400
Titolo
Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli - Danni alle cose, subi'ti da congiunti o affini dell'assicurato - Esclusione della garanzia risarcitoria anche in caso di non convivenza - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli - Danni alle cose, subi'ti da congiunti o affini dell'assicurato - Esclusione della garanzia risarcitoria anche in caso di non convivenza - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato, pur senza convivere con esso. Va, infatti, osservato che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai benefici assicurativi limitatamente ai danni alle cose e prescindendo da un rapporto di convivenza rientra nella discrezionalita' legislativa e non puo' dirsi in contrasto con l'invocato principio di ragionevolezza nella duplice considerazione della plausibilita' dell'esistenza in ogni caso di una comunione di interessi tra prossimi congiunti e dell'assenza di qualsiasi contrasto con la normativa comunitaria (la quale si e' limitata ad imporre agli Stati l'obbligo di prevedere la copertura assicurativa in favore dei membri della famiglia dell'assicurato unicamente per i danni alle persone, lasciando facolta' al legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai danni alle cose dei familiari dell'assicurato). Precedenti: - sent. n. 188 del 1991 sul principio secondo cui l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle persone, pur giustificare tale esclusione per i danni alle cose. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato, pur senza convivere con esso. Va, infatti, osservato che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai benefici assicurativi limitatamente ai danni alle cose e prescindendo da un rapporto di convivenza rientra nella discrezionalita' legislativa e non puo' dirsi in contrasto con l'invocato principio di ragionevolezza nella duplice considerazione della plausibilita' dell'esistenza in ogni caso di una comunione di interessi tra prossimi congiunti e dell'assenza di qualsiasi contrasto con la normativa comunitaria (la quale si e' limitata ad imporre agli Stati l'obbligo di prevedere la copertura assicurativa in favore dei membri della famiglia dell'assicurato unicamente per i danni alle persone, lasciando facolta' al legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai danni alle cose dei familiari dell'assicurato). Precedenti: - sent. n. 188 del 1991 sul principio secondo cui l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle persone, pur giustificare tale esclusione per i danni alle cose. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte