Istruzione pubblica - Personale scolastico statale - Limite di età per il servizio attivo - Trattenimento in servizio per un biennio, oltre il limite fissato per il collocamento a riposo, anche nel caso in cui il limite del sessantacinquesimo anno di età sia stato prorogato in virtu' di altri benefici concessi al personale statale - Esclusione - Asserita disparita' di trattamento nonche' violazione dei principw di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e della delega conferita al governo (dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 censurato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38, comma secondo, 97, comma primo, della Costituzione e ai principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consente al personale scolastico statale di fruire, oltreche' dei benefici ex art. 15, comma secondo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 anche della facolta' (spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici) di permanere in servizio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo. Va, infatti, rilevato che il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta' costituisce una eccezione alla regola posta in tema di limiti di eta' che spetta al legislatore, nella sua ampia discrezionalita', di prevedere, salva la diversa valutazione - sotto il profilo costituzionale - del prolungamento del servizio attivo stabilito rispettivamente: a) per il conseguimento del minimo della pensione; b) senza alcun riflesso diretto sulla pensione (per essere gia' stato raggiunto il periodo massimo); c) per il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo (godendo solo il primo di protezione costituzionale). Nella specie la suddetta discrezionalita', esercitata in modo non arbitrario, si riferisce ad una fattispecie nella quale non viene in considerazione il bene costituzionalmente protetto (del conseguinmento della pensione al minimo) e che, per il suo carattere eccezionale, non puo' considerarsi lesiva neppure del principio di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione (tanto piu' in quanto il prolungarsi in servizio oltre i limiti non e' sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa). D'altra parte, non possono considerarsi violati i principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in quanto la disposizione denunciata e', in realta', perfettamente armonica rispetto a tali principi sia sotto l'aspetto del contenimento della spesa pubblica sia sotto il profilo della riduzione del divario esistente, anche per i limiti di eta', tra sistemi pensionistici pubblici e privati. - sentenze nn. 422/1994, 162/1997, 327/1999 e ordinanza n. 380/1994, richiamate in merito al principio secondo cui relativamente all'eta' pensionabile deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalita' - sentenze nn. 162/1997 e 227/1997 richiamate in ordine al principio secondo cui la prosecuzione del rapporto di impiego oltre il limite di eta' costituisce una eccezione che richiede una sua specifica disciplina e non puo' essere disposta d'ufficio. L.T.