Ordinanza 196/2000 (ECLI:IT:COST:2000:196)
Massima numero 25405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/06/2000;  Decisione del  07/06/2000
Deposito del 13/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25404


Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Tribunale per i minorenni - Competenza alla sola dichiarazione giudiziale di paternità e non anche alla decisione sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita' - Asserita illogicita' e contraddittorieta' - Discrezionalità legislativa in ordine al riparto di competenza tra organi della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorio censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare giudizialmente la paaternita', senza riconoscergli nel contempo la competenza a decidere sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', la quale e' riservata, invece, al tribunale ordinario. Va, infatti, rilevato che questa Corte, in armonia con quanto affermato in genere in materia di regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, ha piu' volte precisato che "il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del trinbunale ordinario non pur non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legisaltiva", le cui scelte sono nella specie, oltretutto, contestate sulla base di considerazioni di mera opportunita' estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza. - sentenze nn. 228/1998 e 451/1997, ordinanza n. 128/1999, richiamate in merito al principio secondo cui le regole della ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali dipendono da scelte discrezionali del legislatore. - sentenze nn. 451/1997, 429/1991 e 193/1987 richiamate in ordine al principio secondo cui il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non puo' non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legislativa. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte