Sentenza 198/2000 (ECLI:IT:COST:2000:198)
Massima numero 25407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Ricorso al pretore avverso il decreto prefettizio di espulsione - Termine perentorio - Mancata previsione di opposizione tardiva, nel caso in cui il destinatario del provvedimento espulsivo non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto (nella specie, in quanto non tradotto in una lingua a lui nota) - Asserita lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Straniero - Espulsione dal territorio dello stato - Ricorso al pretore avverso il decreto prefettizio di espulsione - Termine perentorio - Mancata previsione di opposizione tardiva, nel caso in cui il destinatario del provvedimento espulsivo non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto (nella specie, in quanto non tradotto in una lingua a lui nota) - Asserita lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.
Testo
Anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimita' o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa (sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresi' sia dall'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 sia dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98). Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. Ne consegue che, con specifico riferimento al decreto di espulsione, questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue che - per essere le piu' diffuse - si possano ritenere probabilmente piu' accessibili al destinatario. A tali principi si e' conformato il legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e tali principi devono guidare anche la lettura del successivo comma 8 del medesimo art. 13. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto ovvero specificamente, quando il provvedimento sia stato comunicato al destinatario in modo non intellegibile perche' privo di traduzione. L.T.
Anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimita' o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa (sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresi' sia dall'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 sia dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98). Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. Ne consegue che, con specifico riferimento al decreto di espulsione, questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue che - per essere le piu' diffuse - si possano ritenere probabilmente piu' accessibili al destinatario. A tali principi si e' conformato il legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e tali principi devono guidare anche la lettura del successivo comma 8 del medesimo art. 13. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto ovvero specificamente, quando il provvedimento sia stato comunicato al destinatario in modo non intellegibile perche' privo di traduzione. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte