Ordinanza 200/2000 (ECLI:IT:COST:2000:200)
Massima numero 25410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Gratuito patrocinio - Controversie civili - Patrocinio a favore dei poveri - Qualificazione come ufficio onorifico - Asserita violazione dei doveri di solidarietà sociale ed economica posti a carico dello stato, e disparita' di trattamento rispetto alla difesa dei non abbienti nei processi penali, nonché lamentata lesione del principio, garantito a livello europeo, di adeguatezza della remunerazione al difensore, e del principio di tutela del lavoro autonomo - Questione implicante un complessivo riordinamento del sistema, comunque eccedente la competenza del giudice costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Gratuito patrocinio - Controversie civili - Patrocinio a favore dei poveri - Qualificazione come ufficio onorifico - Asserita violazione dei doveri di solidarietà sociale ed economica posti a carico dello stato, e disparita' di trattamento rispetto alla difesa dei non abbienti nei processi penali, nonché lamentata lesione del principio, garantito a livello europeo, di adeguatezza della remunerazione al difensore, e del principio di tutela del lavoro autonomo - Questione implicante un complessivo riordinamento del sistema, comunque eccedente la competenza del giudice costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - non potendo dall'auspicata pronuncia di questa Corte derivare la soluzione del problema evidenziato che presuppone un complessivo riordinamento del sistema, eccedente la competenza del giudice costituzionale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, censurato - in riferimento agli artt. 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri. L.T.
Manifesta inammissibilita' - non potendo dall'auspicata pronuncia di questa Corte derivare la soluzione del problema evidenziato che presuppone un complessivo riordinamento del sistema, eccedente la competenza del giudice costituzionale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, censurato - in riferimento agli artt. 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte