Ordinanza 201/2000 (ECLI:IT:COST:2000:201)
Massima numero 25411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25412
Titolo
A. imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili - Indeducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato all'eredita' prima della dichiarazione di successione - Asserita disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla denuncia di successione e all'ipotesi del chiamato all'eredita' (art. 460 cod. civ.), nonché lamentata violazione del principio di capacita' contributiva e di tutela della famiglia - Prospettazione in maniera perplessa della questione, mostrando il rimettente di non condividere la promessa interpretativa da cui muove - Manifesta inammissibilità.
A. imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili - Indeducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato all'eredita' prima della dichiarazione di successione - Asserita disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla denuncia di successione e all'ipotesi del chiamato all'eredita' (art. 460 cod. civ.), nonché lamentata violazione del principio di capacita' contributiva e di tutela della famiglia - Prospettazione in maniera perplessa della questione, mostrando il rimettente di non condividere la promessa interpretativa da cui muove - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - perche' la prospettazione del rimettente e' perplessa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, censurato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la deducibilita' dalla imposta sulle successioni delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredita' L.T.
Manifesta inammissibilita' - perche' la prospettazione del rimettente e' perplessa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, censurato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la deducibilita' dalla imposta sulle successioni delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredita' L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte