Ordinanza 201/2000 (ECLI:IT:COST:2000:201)
Massima numero 25411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  08/06/2000;  Decisione del  08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:  25412


Titolo
A. imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili - Indeducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato all'eredita' prima della dichiarazione di successione - Asserita disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla denuncia di successione e all'ipotesi del chiamato all'eredita' (art. 460 cod. civ.), nonché lamentata violazione del principio di capacita' contributiva e di tutela della famiglia - Prospettazione in maniera perplessa della questione, mostrando il rimettente di non condividere la promessa interpretativa da cui muove - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - perche' la prospettazione del rimettente e' perplessa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, censurato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la deducibilita' dalla imposta sulle successioni delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredita' L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte