Sentenza 90/2022 (ECLI:IT:COST:2022:90)
Massima numero 44698
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 11/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44697  44699  44700  44701


Titolo
Azione e difesa (diritti di) - Autodifesa - Possibilità, per gli organi dello Stato e delle Regioni (nel caso di specie: ammissibilità, nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti, dell'intervento spiegato personalmente dal Procuratore generale presso la Corte dei conti). (Classif. 031002).

Testo

Nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti è ammissibile anche se spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione generale di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 va infatti interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41732; S. 252/2013 - mass. 37406).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 20    co. 2