Azione e difesa (diritti di) - Autodifesa - Possibilità, per gli organi dello Stato e delle Regioni (nel caso di specie: ammissibilità, nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti, dell'intervento spiegato personalmente dal Procuratore generale presso la Corte dei conti). (Classif. 031002).
Nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti è ammissibile anche se spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione generale di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 va infatti interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41732; S. 252/2013 - mass. 37406).