Ordinanza 201/2000 (ECLI:IT:COST:2000:201)
Massima numero 25412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/06/2000; Decisione del
08/06/2000
Deposito del 16/06/2000; Pubblicazione in G. U. 21/06/2000
Massime associate alla pronuncia:
25411
Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Beni relitti - Calcolo tabellare - Tariffe d'estimo rideterminate (ai sensi del d.lgs. n. 568 del 1993) - Applicazione dal 1 gennaio 1992 limitatamente alle imposte dirette e non anche per altri settori impositivi - Lamentato, ingiustificato, deteriore trattamento dell'imposizione indiretta (rispetto a quella diretta), con violazione del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Imposta sulle successioni e donazioni - Beni relitti - Calcolo tabellare - Tariffe d'estimo rideterminate (ai sensi del d.lgs. n. 568 del 1993) - Applicazione dal 1 gennaio 1992 limitatamente alle imposte dirette e non anche per altri settori impositivi - Lamentato, ingiustificato, deteriore trattamento dell'imposizione indiretta (rispetto a quella diretta), con violazione del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nella parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 10 gennaio 1992, delle tariffe di estimo rideterminate ai sensi del menzionato d.lgs. n. 568 del 1993, limitatamente alle imposte dirette e quindi con esclusione di tutti gli altri settori impositivi - e in particolare dell'imposta sulle successioni - per i quali la decorrenza della facolta' di applicazione delle suddette tariffe risulta fissata al 10 gennaio 1994. Va, infatti, osservato che: a) gli ambiti impositivi posti a raffronto non sono omogenei e a tale disomogeneita' fa riscontro anche una diversita' di meccanismi di tassazione; b) come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria ovvero automatica dei beni non comporta alcun attentato alla capacita' contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza del criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali che comporta la liberta' del contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare qualora ritenga questo incongruo. Precedenti: sent. n. 211/1998, richiamata in merito al principio secondo cui il criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali non e' cogente. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nella parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 10 gennaio 1992, delle tariffe di estimo rideterminate ai sensi del menzionato d.lgs. n. 568 del 1993, limitatamente alle imposte dirette e quindi con esclusione di tutti gli altri settori impositivi - e in particolare dell'imposta sulle successioni - per i quali la decorrenza della facolta' di applicazione delle suddette tariffe risulta fissata al 10 gennaio 1994. Va, infatti, osservato che: a) gli ambiti impositivi posti a raffronto non sono omogenei e a tale disomogeneita' fa riscontro anche una diversita' di meccanismi di tassazione; b) come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria ovvero automatica dei beni non comporta alcun attentato alla capacita' contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza del criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali che comporta la liberta' del contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare qualora ritenga questo incongruo. Precedenti: sent. n. 211/1998, richiamata in merito al principio secondo cui il criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali non e' cogente. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte